Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Delta
Leggi Italiane indispensabili
Decreto 19-Luglio-2000 Modifica legge 15-Gennaio-1991 N° 30
ARTICOLO 1
1.Il riproduttore animale maschio, per essere adibito alla monta naturale privata, deve
soddisfare le seguenti condizioni:
a)essere iscritto nella sezione " riproduttori maschi " del libro genealogico o del registro
anagrafico della razza di appartenenza. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico
o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri
o registri,
b)essere identificato tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo
stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico.
ARTICOLO 5
1.L'allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende avvalersi della deroga di
cui all'articolo 5, comma 2, lettera b9 della legge 15 Gennaio 1991, n°30, deve annualmente
presentare alla regione apposita domanda contenente l'elenco degli stalloni non iscritti in
un libro genealogico o registro ufficiale, che intende impiegare per la monta naturale,
specificandone la provenienza, ed allegando, qualora trattasi di animali provenienti dall'
estero, copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un ente od
organizzazione a ciò ufficialmente preposto. Gli stalloni prima del loro impiego, devono
essere identificati secondo le norme della regione che li ha autorizzati.
La regione provvederà, tramite propri istituti od organizzazioni di allevatori, ad
individuare e registrare detti stalloni. Per ogni stallone riconosciuto idoneo la regione
rilascia un attestato di approvazione alla fecondazione.
ARTICOLO 6
1. Il gestore della stazione di monta pubblica è tenuto:
a) a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, forniti dalla
regione, nei quali siano comunque indicati. La data di inseminazione, la razza o il tipo
genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione, la razza o il tipo
genetico della fattrice coperta, nonché le generalità del proprietario della fattrice;
b) A disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e la matricola dei
riproduttori maschi presenti nella stazione;
c) A rilasciare al proprietario della fattrice copia di certificato di intervento
fecondativo;
d) A conservare i moduli per almeno tre anni;
e) Ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in
materia di profilassi
f) A denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori di
qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva
g) A conservare il certificato di azienda sanitaria locale rilasciato in base a quanto
previsto dall'art.4 lettera d
h) A rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione
ed a comunicarle, nei termini stabiliti, alla regione competente;
i) A non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati o non
aventi i requisiti prescrittiper essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'
accertamento preliminare del calore delle fattrici;
l) Comunicare alla regione competente, nei termini stabiliti dalla stessa, l'elenco dei
riproduttori iscritti ai libri genealogici o ai registri ed impiegati
SANZIONI
Art.9
1 A chiunque adibisce alla riproduzione animale in modo difforme da quanto previsto dall'
art. 5, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni
amministrative:
D) Il pagamento della somma di lire 4.000.000 per ciascun capo adibito o della somma di
lire 200.000 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzato nell'ambito della specie
equina.
2 Nelle ipotesi di cui alla lettera D) il materiale riproduttivo è confiscato e ne viene
ordinata la distruzione a spese del contravventore; i capi utilizzati sono sequestrati
cautelarmente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore.
Art. 9 bis - Salvo che il fatto costituisca reato per le violazioni al decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n 172, si applicano;
A) La sanzione amministrativa del pagamento di una a somma da lire 1.500.000 a lire
9.000.000, nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 in materia
di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta.
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